Art. 5.
                   Ufficio rapporti istituzionali
    All'ufficio sono demandate le attivita' finalizzate:
      ad  assistere  e  supportare  il  presidente della giunta nelle
relazioni  con  l'Unione  europea, la conferenza dei presidenti delle
regioni  e  delle  province autonome, la conferenza Stato-regioni, la
conferenza  unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento
con  gli  uffici  e  i  servizi regionali interessati alle specifiche
tematiche;
      a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni
strutturali  dell'Unione europea, del consiglio d'Europa, dei livelli
centrali   dello   Stato,   con   i   rappresentanti   delle  realta'
istituzionali,   sociali   ed   economiche  presenti  sul  territorio
regionale, con gli Stati esteri.
    L'ufficio si articola in quattro strutture operative:
      rapporti  con  le istituzioni delll'Unione europea - con sede a
Bruxelles (legge n. 52, del 6 febbraio 1994, Art. 58, comma 4);
      delegazione romana di rappresentanza;
      rapporti con la realta' regionale;
      rapporti   internazionali   (decreto   del   Presidente   della
Repubblica 31 marzo 1994).
    Funzioni,   compiti,   procedure   e  processi  di  funzionamento
riguardanti  le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal dirigente
del servizio mediante propri atti dispositivi.