Art. 5. Ufficio rapporti istituzionali All'ufficio sono demandate le attivita' finalizzate: ad assistere e supportare il presidente della giunta nelle relazioni con l'Unione europea, la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, la conferenza Stato-regioni, la conferenza unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e i servizi regionali interessati alle specifiche tematiche; a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dell'Unione europea, del consiglio d'Europa, dei livelli centrali dello Stato, con i rappresentanti delle realta' istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri. L'ufficio si articola in quattro strutture operative: rapporti con le istituzioni delll'Unione europea - con sede a Bruxelles (legge n. 52, del 6 febbraio 1994, Art. 58, comma 4); delegazione romana di rappresentanza; rapporti con la realta' regionale; rapporti internazionali (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994). Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal dirigente del servizio mediante propri atti dispositivi.