Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. La spesa per l'applicazione della presente legge e' determinata in complessive lire 500 milioni (Euro 258.228) per l'anno 2001. 2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001. 3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 30 novembre 2001 VIERIN