Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.   La   spesa   per  l'applicazione  della  presente  legge  e'
determinata in complessive lire 500 milioni (Euro 258.228) per l'anno
2001.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1, trova copertura nell'obiettivo
programmatico   2.2.1.04.   "Interventi   in  conseguenza  di  eventi
calamitosi"  mediante  la  riduzione  per  pari importo delle risorse
iscritte  al  capitolo  69000  "Fondo globale per il finanziamento di
spese  correnti",  dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali",
previsto  al  punto  B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del
sistema  di  incentivazione  delle imprese", dell'allegato n. 1 dello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2001.
    3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 30 novembre 2001
                               VIERIN