Art. 2.
                       Interventi finanziabili
    1.  Possono  essere  ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 1 i
progetti concernenti i seguenti interventi:
      a) opere  per  la  riqualificazione  di  aree  urbane degradate
caratterizzate da un elevato rischio di criminalita';
      b) iniziative   di  carattere  educativo-sociale  dirette  alla
prevenzione  o  alla  individuazione di abusi su minori, nonche' alla
prevenzione  di  situazioni  di  disagio o di devianza minorile anche
attraverso  il  reinserimento  di  minori gia' coinvolti in attivita'
criminali, purche' non gia' finanziate da leggi statali;
      c) azioni   di   supporto  al  controllo  del  territorio,  che
prevedano  anche  l'utilizzo  di' strumenti tecnologici avanzati, con
particolare  attenzione  alle  esigenze e alle problematiche connesse
alla  sicurezza delle fasce piu' deboli della cittadinanza nonche' al
libero svolgimento delle attivita' produttive.
    2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1, lettera c) non devono in
alcun  modo  prevedere  azioni di competenza delle Forze dell'ordine,
ne'  travalicare  i  limiti  posti  dalla  normativa  sulla vigilanza
privata.
    3.  I  progetti  di  cui al comma 1 possono riguardare uno o piu'
tipi  di  interventi  indicati  nelle  lettere  a), b) e c) del comma
stesso.