Art. 2. Interventi finanziabili 1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 1 i progetti concernenti i seguenti interventi: a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalita'; b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonche' alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori gia' coinvolti in attivita' criminali, purche' non gia' finanziate da leggi statali; c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di' strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce piu' deboli della cittadinanza nonche' al libero svolgimento delle attivita' produttive. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle Forze dell'ordine, ne' travalicare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata. 3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o piu' tipi di interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma stesso.