Art. 4. Finanziamenti 1. I finanziamenti previsti dall'art. 1 sono concessi in forma di contributo in canto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al: a) 30 per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) 60 per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).