Art. 4.
                            Finanziamenti
    1. I finanziamenti previsti dall'art. 1 sono concessi in forma di
contributo  in canto capitale e sono destinati alla copertura massima
di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:
      a) 30  per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a);
      b) 60  per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c).