Art. 5. Criteri di priorita' per la concessione dei finanziamenti 1. Costituiscono titolo di priorita' per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge: a) interventi da attuarsi in zone risultanti a piu' elevato rischio di criminalita' sulla base della mappa predisposta dall'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'art. 8; b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatorie per la sicurezza; c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge; d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni private che svolgono attivita' di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c); e) la stipula di atti intesa con le Forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).