Art. 5.
      Criteri di priorita' per la concessione dei finanziamenti
    1.  Costituiscono  titolo  di  priorita'  per  la concessione dei
finanziamenti previsti dalla presente legge:
      a) interventi  da  attuarsi  in  zone risultanti a piu' elevato
rischio   di   criminalita'   sulla   base  della  mappa  predisposta
dall'osservatorio  tecnico-scientifico  per  la  sicurezza  ai  sensi
dell'art. 8;
      b) interventi  proposti  da  comuni  che  abbiano  avviato o si
impegnino ad avviare iniziative programmatorie per la sicurezza;
      c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento
e il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge;
      d) la  realizzazione  degli  interventi  in forma integrata con
associazioni  private  che  svolgono  attivita' di carattere sociale,
iscritte  agli  albi  o  registri  previsti dalla normativa regionale
vigente  in  materia,  altre  amministrazioni  pubbliche  e  istituti
scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c);
      e) la   stipula  di  atti  intesa  con  le  Forze  di  polizia,
limitatamente  agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c).