Art. 6.
    Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni
    1.  Ai  Fini  della  progettazione  e  della  realizzazione degli
interventi   di  cui  all'art.  2  i  comuni,  singoli  o  associati,
collaborano:
      a) relativamente  agli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a) con:
        1)  associazioni  costituite per la valorizzazione di comuni,
quartieri e strade;
        2) consorzi fra imprenditori;
        3)  organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e
forze sindacali;
        4) istituti scolastici;
      b) relativamente  agli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) con:
        1)   associazioni   private   di  volontariato  che  svolgono
attivita' di carattere sociale, nonche' cooperative sociali, iscritte
agli  albi  o  registri previsti dalla normativa regionale vigente in
materia;
        2) istituti scolastici;
        3)  altre  amministrazioni  pubbliche che svolgono compiti in
materia   di  prevenzione  e  recupero  o  reinserimento  di  giovani
coinvolti in attivita' criminose;
        4) associazioni parrocchiali;
        5)  associazioni  costituite per la valorizzazione di comuni,
quartieri e strade;
      c) relativamente  agli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) con:
        1)  soggetti  in  possesso  di titoli professionali attinenti
alla  materia  della  sicurezza, della prevenzione e della lotta alla
criminalita';
        2) istituti scolastici;
        3)  organizzazioni  di  categoria di commercianti, artigiani,
industriali e forze sindacali;
        4)  associazioni  costituite per la valorizzazione di comuni,
quartieri e strade;
        5)  associazioni  delle Forze dell'ordine e di Polizia locale
anche in congedo;
        6)  soggetti  che abbiano prestato diligentemente servizio in
organi di polizia anche locali.