Art. 6. Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni 1. Ai Fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 i comuni, singoli o associati, collaborano: a) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) con: 1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade; 2) consorzi fra imprenditori; 3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali; 4) istituti scolastici; b) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) con: 1) associazioni private di volontariato che svolgono attivita' di carattere sociale, nonche' cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia; 2) istituti scolastici; 3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attivita' criminose; 4) associazioni parrocchiali; 5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade; c) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) con: 1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalita'; 2) istituti scolastici; 3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali; 4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade; 5) associazioni delle Forze dell'ordine e di Polizia locale anche in congedo; 6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali.