Art. 7. Procedure per la concessione dei finanziamenti 1. La giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione speciale sicurezza, integrazione e lotta alla criminalita', di seguito denominata commissione speciale, determina indirizzi, modalita' e termini per: a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 2; b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti; c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti: 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorita' di cui all'art. 5; 2) formare un'apposita graduatoria; 3) inviare alla commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere; 4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento; d) l'erogazione dei finanziamenti. 2. Qualora la commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere.