Art. 7.
           Procedure per la concessione dei finanziamenti
    1.  La  giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi
entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge
stessa,  sentita  la  commissione  speciale sicurezza, integrazione e
lotta  alla criminalita', di seguito denominata commissione speciale,
determina indirizzi, modalita' e termini per:
      a) la  redazione  da  parte  dei  comuni e degli enti, organi e
soggetti  interessati,  ai  sensi  degli  articoli 3 e 6, di appositi
progetti concernenti gli interventi di cui all'art. 2;
      b) la   presentazione   delle   domande   per  l'ammissione  ai
finanziamenti;
      c) l'istituzione   di   un'apposita   commissione  tecnica,  da
costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che
ha i seguenti compiti:
        1)  valutare  i progetti di cui alla lettera a) ai fini della
concessione dei finanziamenti secondo le priorita' di cui all'art. 5;
        2) formare un'apposita graduatoria;
        3) inviare alla commissione speciale la graduatoria di cui al
numero 2) per un parere;
        4)   inviare,   per   conoscenza,   i   progetti   ammessi  a
finanziamento  al  comitato  provinciale  per l'ordine e la sicurezza
pubblica, presso le prefetture di riferimento;
      d) l'erogazione dei finanziamenti.
    2.  Qualora  la commissione speciale non abbia espresso il parere
in  merito  allo  schema  di deliberazione di cui al comma 1 entro il
termine  di  quindici  giorni  dalla  assegnazione,  si prescinde dal
parere.