Art. 9. Norme transitorie Relativamente alla prima applicazione della presente legge: a) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7 puo' prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6; b) l'osservatorio provvede ai compiti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.