Art. 9.
                          Norme transitorie
    Relativamente alla prima applicazione della presente legge:
      a) la  deliberazione  della  giunta regionale di cui all'art. 7
puo'   prevedere  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;
      b) l'osservatorio  provvede ai compiti di cui all'art. 8, comma
4,  lettere  a)  e  b) entro centoventi giorni dalla data del proprio
insediamento.