Art. 12. Funzioni proprie 1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). 2. In tale ambito il Corecom svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti; b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997; c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure; d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicita' degli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure; e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per cio' che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realta' regionale; f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica; g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica; h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realta' culturali e informative della Regione, nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati; l) attivita' di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e, della comunicazione a livello regionale e locale; m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l'editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di convenzioni con universita', organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti; n) vigila, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresi', alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa; o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonche' degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; p) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni; q) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato; r) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva. 3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla giunta regionale.