Art. 12.
                          Funzioni proprie
    1.  Il  Corecom  esercita,  come funzioni proprie, quelle ad esso
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare
quelle  gia'  spettanti,  per  disposizioni  statali  o regionali, al
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
    2.  In  tale  ambito  il  Corecom  svolge tra l'altro le seguenti
funzioni:
      a) esprime   parere   sullo   schema   di  piano  nazionale  di
ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della legge
n.  249/1997, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei
relativi impianti;
      b) formula  proposte  ed  esprime  parere  sul progetto di rete
televisiva  senza  risorse  pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9,
della legge n. 249/1997;
      c) esprime  parere  preventivo sui provvedimenti che la Regione
intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria  locale  e di telecomunicazione di carattere convenzionale o
telematico  operanti  in  ambito  regionale e, in caso di incarico da
parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
      d) formula   proposte   ed   esprime   parere  in  ordine  alla
destinazione  di  fondi per la pubblicita' degli enti pubblici di cui
all'art.  9,  comma 1, della legge n. 223/1990 e, in caso di incarico
da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
      e) esprime,  entro  trenta  giorni  dal  loro invio, parere sui
piani  dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria
del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  per  cio' che concerne quei
programmi  che,  direttamente o indirettamente, riguardino la realta'
regionale;
      f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto  da  leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
      g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto  da  leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di
radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
      h) formula  proposte  alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo   ed   ai   concessionari   privati  in  merito  alle
programmazioni   radiofoniche   e   televisive  trasmesse  in  ambito
nazionale e locale;
      i) formula   proposte   ed   esprime   pareri  sulle  forme  di
collaborazione   fra   la   concessionaria   del   servizio  pubblico
radiotelevisivo  e  le realta' culturali e informative della Regione,
nonche'  sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate
in ambito locale con i concessionari privati;
      l) attivita' di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi
dell'informazione  e,  della  comunicazione  a  livello  regionale  e
locale;
      m) propone   iniziative   atte  a  stimolare  e  sviluppare  la
formazione  e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione
e l'editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula
di  convenzioni  con universita', organismi specializzati, pubblici o
privati, studiosi ed esperti;
      n) vigila,  in  collaborazione  con  l'agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  (ARPA)  istituita  ai  sensi  della  legge
regionale  6 ottobre  1998,  n.  45, e successive modifiche, ed altre
strutture   eventualmente   idonee,   sul  rispetto  della  normativa
nazionale  e  regionale  relativa  ai tetti di radiofrequenze fissati
dalla  normativa  vigente  come  compatibili  con  la  salute umana e
collabora  alla  verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto
di  piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone,
altresi', alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti
dalla relativa normativa;
      o) cura,  avvalendosi  anche  delle  segnalazioni  che i comuni
titolari  del  rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli
impianti  sono  tenuti  ad  inviare,  la tenuta dell'archivio di siti
delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonche' degli impianti di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
      p) cura  il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o
informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
      q) cura  ricerche  e  rilevazioni  sull'assetto socio-economico
delle  imprese  operanti  a  livello  regionale nelle comunicazioni e
sulle relative implicazioni nel mercato;
      r) regola  l'accesso  radiofonico e televisivo regionale di cui
alla   legge  14 aprile  1975,  n.  103,  concernente  la  diffusione
radiofonica e televisiva.
    3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio delle
funzioni  di  cui  al  presente articolo, sono comunicati alla giunta
regionale.