Art. 14.
                Programma delle attivita' e relazione
    1.  Entro  il  15 settembre  il  Corecom  presenta  al  consiglio
regionale,  per  la  relativa  approvazione  ed all'Autorita', per la
parte  relativa  alle  funzioni  da  essa  delegate,  il programma di
attivita'  per  l'anno  successivo  con  l'indicazione  del  relativo
fabbisogno finanziario.
    2.  Entro  il 31 marzo il Corecom presenta al consiglio regionale
ed  all'Autorita'  per  quanto  riguarda  le  funzioni  delegate, una
relazione  conoscitiva  sul  sistema  delle  comunicazioni  in ambito
regionale,  con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed
editoriale  nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente, dando
conto  nella  stessa,  anche  della  gestione della propria dotazione
finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per
quella  relativa  alle  funzioni  delegate.  La predetta relazione e'
allegata   al  rendiconto  annuale  della  gestione  finanziaria  del
consiglio regionale.
    3.  Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti
informativi, il programma di attivita' e la relazione conoscitiva sul
sistema  delle  comunicazioni  in  ambito  regionale e sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.