Art. 14. Programma delle attivita' e relazione 1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al consiglio regionale, per la relativa approvazione ed all'Autorita', per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attivita' per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al consiglio regionale ed all'Autorita' per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione e' allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del consiglio regionale. 3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attivita' e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attivita' svolta nell'anno precedente.