Art. 15. Forme di consultazione 1. Il Corecom attua, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 8, idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunita', con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze. 2. ll Corecom propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.