Art. 15.
                       Forme di consultazione
    1.   Il   Corecom   attua,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento  di  cui all'art. 8, idonee forme di consultazione con la
sede   regionale   della   concessionaria   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo,   con   le  associazioni  delle  emittenti  private,
dell'editoria  locale,  con  le  associazioni  degli  utenti,  con la
commissione  regionale  per  le  pari  opportunita', con l'ordine dei
giornalisti,   con  gli  organi  dell'amministrazione  scolastica  ed
universitaria,  con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei
lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali
soggetti   collettivi   interessati  alle  comunicazioni,  attraverso
incontri  periodici  e  consultazioni  sugli atti che rientrano nelle
proprie competenze.
    2.   ll   Corecom   propone  inoltre  agli  organi  regionali  lo
svolgimento   di   conferenze  regionali  sull'informazione  e  sulle
comunicazioni.