Art. 16.
           Autonomia gestionale - Struttura organizzativa
    1.  Nell'ambito  delle previsioni contenute nel programma annuale
di  attivita'  e  della  dotazione  finanziaria  assegnata  ai  sensi
dell'art. 17, il Corecom ha autonomia gestionale.
    2.  Per  l'esercizio  delle  sue funzioni il Corecom si avvale di
un'apposita  struttura  organizzativa,  istituita presso il consiglio
regionale  ai  sensi  della  legge  regionale 1 luglio 1996, n. 25, e
successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.
    3.  Il  dirigente della struttura di cui al comma 2 e' competente
in  ordine  all'adozione  degli atti per la gestione amministrativa e
finanziaria  riguardante  l'attivita'  del  Corecom  sulla base delle
deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.
    4.   La  dotazione  organica  del  personale  da  assegnare  alla
struttura  di  cui  al  comma  2  e'  determinata,  nell'ambito della
dotazione organica del consiglio regionale, d'intesa con l'Autorita'.
    5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Corecom puo', altresi'
avvalersi,  nell'ambito  delle  previsioni  di  spesa  contenute  nel
programma  di  attivita'  approvato  dal  consiglio  regionale, della
consulenza   di   soggetti  od  organismi,  pubblici  o  privati,  di
riconosciuta indipendenza e competenza.