Art. 16. Autonomia gestionale - Struttura organizzativa 1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attivita' e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 17, il Corecom ha autonomia gestionale. 2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il consiglio regionale ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom. 3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 e' competente in ordine all'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attivita' del Corecom sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso. 4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 e' determinata, nell'ambito della dotazione organica del consiglio regionale, d'intesa con l'Autorita'. 5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Corecom puo', altresi' avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attivita' approvato dal consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.