Art. 19.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In sede di prima applicazione della presente legge gli organi
regionali   competenti  provvedono  all'elezione  del  Corecom  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Fino  all'adozione del regolamento interno di cui all'art. 8,
restano  in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.Rat., purche'
non in contrasto con i principi e le finalita' della presente legge.