Art. 19. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono all'elezione del Corecom entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'adozione del regolamento interno di cui all'art. 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.Rat., purche' non in contrasto con i principi e le finalita' della presente legge.