Art. 2.
                        Istituzione e natura
    1.  Al  fine  di  assicurare  a livello territoriale regionale le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazioni, e' istituito il Corecom.
    2.  Il Corecom e' organo funzionale dell'Autorita' ed e' altresi'
organo  di  consulenza  e  di  gestione  della  Regione in materia di
sistemi   convenzionali   o  informatici  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo.