Art. 2. Istituzione e natura 1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, e' istituito il Corecom. 2. Il Corecom e' organo funzionale dell'Autorita' ed e' altresi' organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.