Art. 20.
                             Abrogazioni
    1.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con la
presente legge ed in particolare:
      a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
      b) la  legge  regionale  13 dicembre  1993, n. 70, e successive
modifiche.