Art. 3.
                        Composizione e durata
    1. Il Corecom e' composto da:
      a) il   presidente   nominato   dal   presidente  della  giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;
      b)  sei  componenti  designati dal consiglio regionale, in modo
che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.
    2.  I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso
dei  necessari  requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed
appositamente  valutati,  nel  settore  delle comunicazioni, nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
    3.  Il  Corecom  e'  costituito  con decreto del presidente della
giunta regionale e dura in carica cinque anni.
    4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili.
Il divieto di immediata rielezione non si applica al presidente ed ai
componenti  del  Corecom  che  abbiano svolto la loro funzione per un
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
    5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni
dalla  scadenza.  In  caso di inutile decorso del suddetto termine si
provvede  ai  sensi  della  legge  regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e
successive modifiche.
    6.  In  caso  di decesso, dimissioni o decadenza di un componente
del  Corecom, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo
componente  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1, lettera b). Il
componente  che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria
del Corecom.
    7.  In  caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza
del  presidente  del  Corecom,  il  presidente della giunta regionale
provvede alla nomina del nuovo presidente, con le procedure di cui al
comma  1, lettera a). Il presidente che subentra resta in carica fino
alla scadenza ordinaria del Corecom.
    8.  In caso di impedimento del presidente del Corecom le funzioni
vicarie  sono  svolte  dal  componente  piu' anziano di eta'. Qualora
l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore ai
quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo presidente ai sensi
del comma 1, lettera a).