Art. 3. Composizione e durata 1. Il Corecom e' composto da: a) il presidente nominato dal presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente; b) sei componenti designati dal consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari. 2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 3. Il Corecom e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni. 4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. 5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche. 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalita' di cui al comma 1, lettera b). Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom. 7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del presidente del Corecom, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del nuovo presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera a). Il presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom. 8. In caso di impedimento del presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente piu' anziano di eta'. Qualora l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo presidente ai sensi del comma 1, lettera a).