Art. 5.
                             Dimissioni
    1.  Le  dimissioni  dei  componenti  del Corecom sono presentate,
tramite  il  presidente  del  Corecom,  al  presidente  del Consiglio
regionale.
    2.  Il  Presidente  del Corecom presenta le proprie dimissioni al
presidente  della  giunta  regionale  che  informa  il presidente del
consiglio regionale.
    3.  Il Presidente del consiglio regionale, ed il presidente della
giunta  regionale,  preso  atto  delle  dimissioni,  provvedono  agli
adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari
in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 1.
    4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate
all'Autorita'  dal  presidente  della  giunta regionale, nel caso del
presidente del Corecom, e dal presidente del consiglio regionale, nel
caso degli altri componenti del Corecom.
    5.  I  componenti  dimissionari  esercitano le loro funzioni fino
alla nomina dei loro sostituti.