Art. 5. Dimissioni 1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il presidente del Corecom, al presidente del Consiglio regionale. 2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al presidente della giunta regionale che informa il presidente del consiglio regionale. 3. Il Presidente del consiglio regionale, ed il presidente della giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 1. 4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorita' dal presidente della giunta regionale, nel caso del presidente del Corecom, e dal presidente del consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom. 5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.