Art. 6. Decadenza 1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla meta' delle sedute effettuate nell'anno solare; b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni. 2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, il quale: a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica; b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilita' ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica. 3. Il presidente del consiglio regionale da' immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostituiva il presidente del consiglio regionale. 4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al presidente del Corecom. In tal caso spetta al vice presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, al presidente della giunta regionale, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresi', alla nomina del nuovo presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.