Art. 8.
                             Regolamento
    1.  Entro  trenta  giorni  dall'insediamento il Corecom adotta un
regolamento  interno  per  l'organizzazione  dei lavori che contenga,
oltre  alle  disposizioni  per la convocazione e lo svolgimento delle
sedute,  un  codice  per  i  componenti  che  contenga  le  regole di
deontologia   professionale   e   di  comportamento  previste  per  i
dipendenti  pubblici.  Il regolamento interno disciplina, inoltre, le
modalita' di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici
o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o
telematiche,  della  radiotelevisione  o dell'informazione su carta o
telematica, nonche' il loro comportamento.
    2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 e' trasmesso alla giunta
regionale  ai  fini dell'approvazione ed e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  (BUR).  Il  regolamento entra in vigore il
giorno dopo la pubblicazione.