Art. 8. Regolamento 1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalita' di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica, nonche' il loro comportamento. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alla giunta regionale ai fini dell'approvazione ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.