Art. 9.
                  Indennita' di funzione e rimborsi
    1.  Al presidente del Corecom e' attribuita un'indennita' mensile
di  funzione  per  dodici  mensilita',  pari  al  settanta  per cento
dell'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale.
    2.  Ai componenti del Corecom e' attribuita un'indennita' mensile
di  funzione  per  dodici  mensilita',  pari  al  cinquanta per cento
dell'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale.
    3.  Al componente del Corecom che, ai sensi dell'art. 3, comma 8,
assume  le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni,
spetta, per il relativo periodo, l'indennita' di funzione prevista al
comma 1 per il presidente.
    4.  Ai  componenti  del  Corecom  che  non risiedono nel luogo di
riunione  del  Corecom  e'  dovuto,  per  ogni giornata di seduta, il
rimborso   delle  spese  nella  misura  prevista  per  i  consiglieri
regionali.
    5.  Ai  componenti  del  Corecom  che  su incarico del Corecom si
recano  in  localita'  diverse  da  quelle di residenza, e' dovuto il
trattamento   economico   di  missione  previsto  per  i  consiglieri
regionali.