Art. 9. Indennita' di funzione e rimborsi 1. Al presidente del Corecom e' attribuita un'indennita' mensile di funzione per dodici mensilita', pari al settanta per cento dell'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del Corecom e' attribuita un'indennita' mensile di funzione per dodici mensilita', pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale. 3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennita' di funzione prevista al comma 1 per il presidente. 4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di riunione del Corecom e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri regionali. 5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si recano in localita' diverse da quelle di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.