Art. 2.
Promozione   della   costituzione   della   societa'   regionale  per
                            l'informatica
    1.  La  Regione,  per  i  fini  di  cui  all'art. 1, promuove, in
conformita'   alle   disposizioni   dello   statuto   regionale,   la
costituzione,  ai  sensi  degli  articoli  2325 e seguenti del codice
civile,  di  una societa' per azioni a prevalente capitale regionale,
denominata Laziomatica S.p.a.
    2.  La  partecipazione  della  Regione alla Laziomatica S.p.a. e'
subordinata  alla  condizione  che  il relativo atto costitutivo e lo
statuto prevedano che:
      a) possano  partecipare alla societa' enti dipendenti regionali
ed enti locali;
      b) l'ammontare del capitale sociale all'atto della costituzione
sia  pari  a  lire  un  miliardo, diviso in numero 10 mila azioni del
valore  nominale  di  lire  100  mila ciascuna, delle quali il 99 per
cento  siano  sottoscritte  dalla  Regione  e  la rimanente quota sia
sottoscritta da un ente dipendente regionale;
      c) sia  comunque  riservata,  successivamente,  alla Regione la
titolarita'  di un numero di azioni non inferiore al 51 per cento del
capitale  sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale
stesso;
      d) l'oggetto  sociale  sia  coerente  con  le  finalita' di cui
all'art.  1  e  consenta  anche,  in  misura  non  preponderante,  la
fornitura   di  beni  e  servizi  informatici  agli  enti  dipendenti
regionali, agli enti locali, nonche' ad altri enti pubblici e privati
che li richiedano;
      e) spetti  alla  Regione  la  facolta', ai sensi degli articoli
2458  e  2459  del  codice  civile  di  nominare,  nel rispetto delle
modalita'   previste   dallo   statuto   regionale,   un   numero  di
amministratori  e  sindaci proporzionale alla quota di partecipazione
della Regione stessa alla societa'.
    3.  La  Regione e' rappresentata nell'assemblea della Laziomatica
S.p.a.   dal  presidente  della  giunta  regionale  o  dall'assessore
competente in materia di informatica, da lui delegato.
    4.  I  rappresentanti  della  Regione  negli  organi sociali sono
vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi
e delle direttive della giunta regionale.
    5.  Il  Presidente  della  giunta  regionale,  ovvero l'assessore
competente   in   materia  di  informatica,  da  lui  delegato,  sono
autorizzati  a  compiere  tutti  gli  atti  esecutivi  necessari alla
partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.a., ivi compresa la
sottoscrizione  di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio
dei reciproci diritti e doveri.
    6.  In  attesa  dell'espletamento  delle  procedure di nomina dei
rappresentanti  della  Regione  ai  sensi del comma 2, lettera e), il
Presidente  della  giunta  regionale, anche ai fini degli adempimenti
previsti  dagli  articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del
codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta
dell'assessore  regionale  competente in materia di informatica, alla
nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla
nomina di quelli definitivi.