Art. 2. Promozione della costituzione della societa' regionale per l'informatica 1. La Regione, per i fini di cui all'art. 1, promuove, in conformita' alle disposizioni dello statuto regionale, la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una societa' per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.a. 2. La partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.a. e' subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che: a) possano partecipare alla societa' enti dipendenti regionali ed enti locali; b) l'ammontare del capitale sociale all'atto della costituzione sia pari a lire un miliardo, diviso in numero 10 mila azioni del valore nominale di lire 100 mila ciascuna, delle quali il 99 per cento siano sottoscritte dalla Regione e la rimanente quota sia sottoscritta da un ente dipendente regionale; c) sia comunque riservata, successivamente, alla Regione la titolarita' di un numero di azioni non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso; d) l'oggetto sociale sia coerente con le finalita' di cui all'art. 1 e consenta anche, in misura non preponderante, la fornitura di beni e servizi informatici agli enti dipendenti regionali, agli enti locali, nonche' ad altri enti pubblici e privati che li richiedano; e) spetti alla Regione la facolta', ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile di nominare, nel rispetto delle modalita' previste dallo statuto regionale, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla societa'. 3. La Regione e' rappresentata nell'assemblea della Laziomatica S.p.a. dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato. 4. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale. 5. Il Presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.a., ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. 6. In attesa dell'espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti della Regione ai sensi del comma 2, lettera e), il Presidente della giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di informatica, alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.