Art. 3. Rapporti fra Regione e Laziomatica S.p.a. 1. L'affidamento alla Laziomatica S.p.a. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR e' disciplinato con apposita convezione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La convenzione di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere: a) la successione della Laziomatica S.p.a. nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione; b) il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi; c) il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure; d) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici; e) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti; f) lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell'imprenditorialita' operante nel Lazio.