Art. 3.
              Rapporti fra Regione e Laziomatica S.p.a.
    1.  L'affidamento  alla  Laziomatica  S.p.a. della realizzazione,
dell'organizzazione  e  della  gestione  del  SIR e' disciplinato con
apposita  convezione,  da  stipularsi sulla base di specifici criteri
determinati  dalla  giunta regionale entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
    2. La convenzione di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:
      a) la   successione   della  Laziomatica  S.p.a.  nei  rapporti
contrattuali  in  atto  con i fornitori di beni e servizi informatici
della Regione;
      b) il  sostegno  allo  sviluppo dell'informatica della Regione,
mediante  la  predisposizione  di  un  censimento  dei fabbisogni, la
identificazione  dei  progetti  prioritari e la predisposizione di un
piano  di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane
a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;
      c) il   coordinamento  tecnico  ed  operativo  dei  dati  della
Regione,  degli  enti  dipendenti  regionali  e  degli  enti  locali,
attraverso  lo  scambio  di  informazioni  e  di  conoscenze,  per la
standardizzazione delle procedure;
      d) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo
di tecniche e servizi informatici;
      e) lo  sviluppo  e  la  gestione di tecniche automatizzate e di
reti e sottoreti;
      f) lo  sviluppo  della  ricerca e della formazione rivolte alle
esigenze  della  pubblica  amministrazione regionale e locale ed alla
connessa crescita dell'imprenditorialita' operante nel Lazio.