Art. 6. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83; b) l'art. 3, comma 1, e l'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 16; c) l'art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38. 2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.