Art. 6.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
      a) la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83;
      b) l'art.  3,  comma  1,  e  l'art.  4  della legge regionale 1
settembre 1999, n. 16;
      c) l'art.  10,  comma  2,  lettera  b),  della  legge regionale
7 agosto 1998, n. 38.
    2.  Le  abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di
stipula della convenzione di cui all'art. 3.