Art. 10.
   Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione
    1.  La  Regione esercitate funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo  nei confronti dei comuni, delle province e delle comunita'
montane  in relazione all'attivita' di cui all'art. 9, ai sensi degli
articoli  17  e  19  della  legge  regionale  6 agosto  1999, n. 14 e
successive modificazioni.
    2.   In   particolare   la  giunta  regionale  attiva  il  potere
sostitutivo  nei  confronti  delle  province in caso di inadempimento
delle funzioni di cui all'Art. 9, comma 2.