Art. 10. Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione 1. La Regione esercitate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei comuni, delle province e delle comunita' montane in relazione all'attivita' di cui all'art. 9, ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni. 2. In particolare la giunta regionale attiva il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inadempimento delle funzioni di cui all'Art. 9, comma 2.