Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per le finalita' di cui all'art. 7 e' autorizzata per il 2001
la spesa di lire 1.000 milioni.
    2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio regionale
relativo  all'esercizio  finanziario 2001 e' istituito il capitolo n.
21352 denominato: "Incentivi per iniziative relative alle "strade del
vino,  dell'olio  di  oliva  e  dei  prodotti agroalimentari tipici e
tradizionali"", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa
di lire 1.000 milioni.
    3.  Alla  copertura  finanziaria  di  cui al comma 2 si fa fronte
mediante  riduzione  di  pari importo della dotazione finanziaria del
capitolo  29002,  lettera  h)  -  elenco 4 - allegato al bilancio per
l'esercizio  2001  ed  alla  copertura  di cassa si provvede mediante
riduzione per lire 1.000 milioni del capitolo 16325.