Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'art. 7 e' autorizzata per il 2001 la spesa di lire 1.000 milioni. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2001 e' istituito il capitolo n. 21352 denominato: "Incentivi per iniziative relative alle "strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali"", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni. 3. Alla copertura finanziaria di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria del capitolo 29002, lettera h) - elenco 4 - allegato al bilancio per l'esercizio 2001 ed alla copertura di cassa si provvede mediante riduzione per lire 1.000 milioni del capitolo 16325.