Art. 2.
            Definizione di "strada" e relative attivita'
    1.  Le  "strade"  sono  percorsi  segnalati  e  pubblicizzati con
appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine
di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero
di   oliveti  e  frantoi,  di  aziende  di  produzione  dei  prodotti
agroalimentari  tipici e tradizionali regionali nonche' di attrattive
culturali, naturalistiche e storiche.
    2.   Le  attivita'  di  ricezione  ed  ospitalita',  compresa  la
degustazione  dei  prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche,  svolte  da  aziende  agricole
aderenti  al  disciplinare di cui all'art. 4, sono riconducibili alle
attivita'  agrituristiche  secondo  la normativa regionale vigente in
materia.