Art. 2. Definizione di "strada" e relative attivita' 1. Le "strade" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonche' di attrattive culturali, naturalistiche e storiche. 2. Le attivita' di ricezione ed ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole aderenti al disciplinare di cui all'art. 4, sono riconducibili alle attivita' agrituristiche secondo la normativa regionale vigente in materia.