Art. 6. Tutela della biodiversita' forestale 1. La giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla direzione regionale delle foreste. 2. La giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco. 3. La direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e puo' effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinche' ne curino l'accrescimento. 4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione. 5. La Regione promuove, attraverso la direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.