Art. 6.
                Tutela della biodiversita' forestale
    1.  La  giunta  regionale  individua  nel  territorio regionale i
boschi  e  gli  altri  popolamenti vegetali naturali o artificiali in
grado  di  fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la
loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto
a  periodico  aggiornamento  e tenuto dalla direzione regionale delle
foreste.
    2.  La  giunta  regionale  individua  i  popolamenti  che, per le
particolari  e  pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali,
risultano  idonei  alla produzione del materiale di propagazione e ne
pubblica l'elenco.
    3.  La  direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la
produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie
autoctone  e puo' effettuare la cessione di tale materiale, fino allo
stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti,
affinche' ne curino l'accrescimento.
    4.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  determina  le  modalita'  e i criteri per il
controllo   della  provenienza  e  la  certificazione  del  materiale
forestale di propagazione.
    5.  La  Regione promuove, attraverso la direzione regionale delle
foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di
propagazione autoctoni e selezionati.