(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abolizione dei controlli di legittimita' 1. L'organo regionale di controllo, istituito ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali) e 21 settembre 1995, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 "Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali"), costituito dalle sezioni interprovinciali di Milano e Brescia, e' soppresso. 2. Sono o restano abrogate le seguenti diposizioni: a) legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; b) legge regionale 21 settembre 1995, n. 43 e successive modifiche; c) i commi 31 e 32 dell'Art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). 3. E' abrogato, inoltre, il comma 39 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e conseguentemente cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimita' sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 4. Il comma 33 dell'Art. 1 della legge regionale n. 1/2000 e' sostituito dal seguente: "33. La Regione assicura lo svolgimento dell'attivita' di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalita' di esercizio".