(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Abolizione dei controlli di legittimita'
    1.  L'organo  regionale  di  controllo,  istituito ai sensi delle
leggi  regionali 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo
sugli  atti  degli enti locali) e 21 settembre 1995, n. 43 (Modifiche
ed  integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 "Norme in
materia di controllo sugli atti degli enti locali"), costituito dalle
sezioni interprovinciali di Milano e Brescia, e' soppresso.
    2. Sono o restano abrogate le seguenti diposizioni:
      a) legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 e successive modifiche
ed integrazioni;
      b) legge  regionale  21 settembre  1995,  n.  43  e  successive
modifiche;
      c) i  commi 31 e 32 dell'Art. 1 della legge regionale 5 gennaio
2000,  n.  1  (Riordino  del  sistema  delle  autonomie in Lombardia.
Attuazione   del   decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.  112
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59").
    3.  E'  abrogato,  inoltre,  il  comma 39 dell'Art. 4 della legge
regionale n. 1/2000 e conseguentemente cessano di essere esercitati i
controlli  preventivi  di  legittimita'  sugli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
    4.  Il  comma  33  dell'Art. 1 della legge regionale n. 1/2000 e'
sostituito dal seguente:
    "33.   La  Regione  assicura  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalita' di
esercizio".