Art. 12. Pertinenze del maso 1. Il codice civile stabilisce quali beni siano considerati di pertinenza del maso. Del maso chiuso fanno parte in ogni caso le scorte vive e morte, in quanto necessarie per la sua regolare conduzione, nonche' i diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione del maso, tra cui gli usi civici. In caso di dubbio la commissione locale per i masi chiusi decide quali cose, diritti o fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.