Art. 45. Numero legale 1. Per la validita' delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della commissione provinciale per i masi chiusi e' necessaria la presenza della maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parita' di voti decide il voto del/della presidente. 2. Copia della decisione motivata viene notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.