Art. 4.
                     Apertura del conto corrente
    1.  Per  i  pagamenti  delle  spese  di missione tramite carta di
credito  e'  aperto presso il tesoriere provinciale un apposito conto
corrente bancario intestato alla provincia autonoma di Bolzano.
    2.  Il  funzionario  delegato  competente  per il pagamento delle
spese  di  missione  provvede  al  trasferimento  di  fondi sul conto
corrente   bancario   tramite  ordinativi  a  favore  di  se  stesso,
avvalendosi dell'apertura di credito autorizzata a suo favore.