Art. 2.
    1.  I  commi  1  e 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  26 novembre 1987, n. 23. e successive modifiche,
sono cosi' sostituiti:
    "1.  La  rendita  annua  per  inabilita'  permanente  assoluta  o
parziale  e'  liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3, assumendo come
base  di  calcolo  la  retribuzione  annua  di  L.  40.345.000  (Euro
20.836,46).
    2.  Nei  casi  di  inabilita'  permanente  assoluta conseguente a
menomazioni  elencate  nella  tabella 2, nei quali sia indispensabile
un'assistenza   personale   continuativa,   la  rendita  puo'  essere
integrata da un assegno mensile di L. 715.000 (Euro 369,27) per tutta
la  durata  di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni
qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico
della  cassa  provinciale  antincendi o sia esercitata direttamente o
garantita da un altro istituto assicurativo".