Art. 2. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23. e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: "1. La rendita annua per inabilita' permanente assoluta o parziale e' liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3, assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di L. 40.345.000 (Euro 20.836,46). 2. Nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella 2, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita puo' essere integrata da un assegno mensile di L. 715.000 (Euro 369,27) per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico della cassa provinciale antincendi o sia esercitata direttamente o garantita da un altro istituto assicurativo".