Art. 4. Norma transitoria 1. Le disposizioni di (in agli articoli 5, comma 1, commi 1 e 2, e 9, comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, come sostituite dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, trovano applicazione alle invalidita' ed agli incidenti avvenuti a partire dal 1 ottobre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 22 febbraio 2001 Il vice presidente: SAURER Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001 Registro n. 1, foglio n. 5