Art. 4.
                          Norma transitoria
    1.  Le disposizioni di (in agli articoli 5, comma 1, commi 1 e 2,
e  9,  comma  3,  del decreto del presidente della giunta provinciale
26 novembre  1987, n. 23, come sostituite dagli articoli 1, 2 e 3 del
presente  decreto,  trovano  applicazione  alle  invalidita'  ed agli
incidenti avvenuti a partire dal 1 ottobre 2000.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 22 febbraio 2001
                     Il vice presidente: SAURER
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  26 marzo 2001 Registro n. 1,
foglio n. 5