Art. 2. Competenza 1. Il direttore della ripartizione foreste provvede all'assegnazione del personale forestale e dispone con decreto i trasferimenti ovvero il rigetto degli stessi, sentiti gli interessati e i competenti direttori d'ufficio. 2. Contro i decreti di cui al comma 1 puo' essere presentato ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'Art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.