Art. 2.
                             Competenza
    1.    Il    direttore   della   ripartizione   foreste   provvede
all'assegnazione  del  personale  forestale  e  dispone con decreto i
trasferimenti ovvero il rigetto degli stessi, sentiti gli interessati
e i competenti direttori d'ufficio.
    2.  Contro  i  decreti  di  cui al comma 1 puo' essere presentato
ricorso  gerarchico  alla  giunta provinciale entro trenta giorni dal
ricevimento   degli   stessi,   ai  sensi  dell'Art.  9  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.