Art. 3.
                  Procedimento per il trasferimento
    1.  Il  direttore della ripartizione foreste pubblica, per trenta
giorni  consecutivi,  un  avviso  relativo ai posti da occupare per i
singoli profili professionali, con indicazione di eventuali ulteriori
titoli di preferenza, all'albo della direzione di ripartizione, degli
uffici  centrali,  degli  ispettorati  forestali  e  dell'ufficio con
funzione  di  coordinamento  delle stazioni di sorveglianza del Parco
nazionale  dello  Stelvio  situate  sul  territorio  della  provincia
autonoma di Bolzano.
    2.   Le   domande  di  trasferimento  possono  essere  presentate
rispettivamente  entro le ore dodici del trentesimo giorno dalla data
dell'avviso  o  spedite  con  lettera  raccomandata entro il medesimo
termine.
    3.  Nella  domanda  possono  essere  indicate,  in stretto ordine
decrescente di preferenza, cinque sedi di proprio godimento, di cui i
primi  due  di  posti banditi e ulteriori tre di posti che potrebbero
rendersi vacanti nel corso dei trasferimenti.
    4.  In  sede  di  formazione  della graduatoria per ogni posto da
occupare  il  direttore  della  ripartizione  foreste  verifica  se i
singoli  candidati  siano  in  possesso  dei  relativi  requisiti  di
accesso,  tenendo  conto delle esigenze di servizio e delle eventuali
difficolta' insuperabili nei rapporti interpersonali.
    5.  Tra  i  candidati  ammessi  viene  formata la graduatoria nel
rispetto dei criteri di cui all'Art. 6.
    6.  Le  graduatorie  sono pubblicate contestualmente per quindici
giorni consecutivi agli albi di cui al comma 1.
    7. I trasferimenti si effettuano a tempo indeterminato.
    8.  Su richiesta dell'interessato e sentiti i direttori d'ufficio
competenti  il  trasferimento puo' essere revocato entro i successivi
sei  mesi  prescindendo  dalla  graduatoria a condizione che il posto
originario sia ancora disponibile.