Art. 4.
                        Esigenze di servizio
    1.  Il  direttore  della  ripartizione foreste valuta, in sede di
trasferimento  o  di  prima  assegnazione,  le  seguenti  esigenze di
servizio:
      a) a  livello  provinciale  almeno  il  cinquanta per cento dei
posti previsti complessivamente per i profili professionali di agente
ed   assistente,  sovrintendente,  nonche'  ispettore  forestale  del
contingente  della  ripartizione  foreste  e'  riservato  al  profilo
professionale  di  agente  ed  assistente forestale e per i rimanenti
posti il numero dei posti nel profilo professionale di sovrintendente
forestale   non   puo'   essere   inferiore   a  quello  del  profilo
professionale di ispettore forestale;
      b) il  contingente  di  personale  delle  stazioni forestali e'
composto   di   norma   da  almeno  quattro  dipendenti  dei  profili
professionali  di  agente  ed assistente, sovrintendente ed ispettore
forestale,  di cui comunque almeno il cinquanta per cento deve essere
occupato con agenti ed assistenti forestali;
      c) i posti vanno occupati prioritariamente con trasferimento di
personale   forestale   gia'   in  servizio  e  subordinatanente  con
l'assegnazione  di  personale  forestale  neo  assunto, se non ostano
esigenze   di   servizio  o  difficolta'  insuperabili  nei  rapporti
interpersonali;
      d) nelle  stazioni  forestali,  in  occasione di trasferimenti,
deve  essere  garantita  la  presenza  di  almeno  tre  forestali con
esperienza di servizio;
      e) il personale forestale neo assunto non puo' essere assegnato
di  norma  al  comune  di  residenza o di abituale dimora dell'ultimo
quinquennio;
      f) alle  singole  stazioni forestali non vengono assegnate piu'
di  due  persone  che  abbiano  superato  il  medesimo  corso base di
formazione.