Art. 4. Esigenze di servizio 1. Il direttore della ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le seguenti esigenze di servizio: a) a livello provinciale almeno il cinquanta per cento dei posti previsti complessivamente per i profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente, nonche' ispettore forestale del contingente della ripartizione foreste e' riservato al profilo professionale di agente ed assistente forestale e per i rimanenti posti il numero dei posti nel profilo professionale di sovrintendente forestale non puo' essere inferiore a quello del profilo professionale di ispettore forestale; b) il contingente di personale delle stazioni forestali e' composto di norma da almeno quattro dipendenti dei profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente ed ispettore forestale, di cui comunque almeno il cinquanta per cento deve essere occupato con agenti ed assistenti forestali; c) i posti vanno occupati prioritariamente con trasferimento di personale forestale gia' in servizio e subordinatanente con l'assegnazione di personale forestale neo assunto, se non ostano esigenze di servizio o difficolta' insuperabili nei rapporti interpersonali; d) nelle stazioni forestali, in occasione di trasferimenti, deve essere garantita la presenza di almeno tre forestali con esperienza di servizio; e) il personale forestale neo assunto non puo' essere assegnato di norma al comune di residenza o di abituale dimora dell'ultimo quinquennio; f) alle singole stazioni forestali non vengono assegnate piu' di due persone che abbiano superato il medesimo corso base di formazione.