Art. 6. Aspetti sociali 1. La graduatoria viene formata nel rispetto dei seguenti criteri: a) per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti; b) per ciascun convivente con meno di 4 anni: 4 punti; c) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti; d) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti; e) per ciascun anno di servizio effettivo: un punto. 2. In caso di parita' di punteggio ha la precedenza il dipendente cui e' attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi. 3. In caso di ulteriore parita' di punteggio, ha la precedenza il dipendente che alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento e' inquadrato nel profilo professionale superiore. 4. All'interno dei singoli profili professionali prevale la qualifica. 5. All'interno della stessa qualifica prevale l'anzianita' di servizio. 6. In caso di ulteriore parita' di punteggio prevale l'eta' anagrafica.