Art. 6.
                           Aspetti sociali
    1.  La  graduatoria  viene  formata  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri:
      a)  per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non
autosufficiente  ai  sensi della vigente normativa provinciale, anche
in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti;
      b) per ciascun convivente con meno di 4 anni: 4 punti;
      c) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;
      d) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;
      e) per ciascun anno di servizio effettivo: un punto.
    2. In caso di parita' di punteggio ha la precedenza il dipendente
cui e' attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.
    3. In caso di ulteriore parita' di punteggio, ha la precedenza il
dipendente che alla data del termine di scadenza per la presentazione
della   domanda   di   trasferimento   e'   inquadrato   nel  profilo
professionale superiore.
    4.  All'interno  dei  singoli  profili  professionali  prevale la
qualifica.
    5.  All'interno  della  stessa  qualifica prevale l'anzianita' di
servizio.
    6.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di punteggio prevale l'eta'
anagrafica.