Art. 7.
                       Trasferimento d'ufficio
    1. Si provvede al trasferimento d'ufficio in caso di:
      a) soppressione del posto;
      b) nomina a comandante di stazione;
      c) conflitto di interessi.
    2.  La  permanenza  nei servizi e' incompatibile per conflitto di
interessi,  quando  l'appartenente  al  Corpo  forestale  provinciale
esercita  un  mandato  politico  quale  sindaco  o assessore comunale
oppure  esercita  la  funzione  quale  presidente  di  una  comunita'
comprensoriale,  di  un'azienda  municipalizzata  o azienda sanitaria
locale,  se  il  rispettivo comune si trova nell'ambito della propria
circoscrizione   di  vigilanza  degli  ispettorati  forestali,  delle
stazioni   forestali,   delle  stazioni  di  sorveglianza  del  Parco
nazionale  dello  Stelvio  situate  sul  territorio  della  provincia
autonoma di Bolzano e dei posti di custodia ittico-venatoria,
    3. Si puo' provvedere al trasferimento d'ufficio in caso di:
      a) mobilita' verticale;
      b) mobilita' orizzontale;
      c) difficolta' insuperabili nei rapporti interpersonali.
    4.  La  disciplina  di  missione  vigente  per  il  trasferimento
d'ufficio si applica solo nei casi elencati al comma 1, lettera a), e
al comma 3, lettera c).
    5.  Per  esigenze  di  servizio  urgenti  o  temporanee  si  puo'
provvedere  al trasferimento d'ufficio a tempo determinato fino ad un
anno, se cio' non comporta maggiori spese per il dipendente.