Art. 7. Trasferimento d'ufficio 1. Si provvede al trasferimento d'ufficio in caso di: a) soppressione del posto; b) nomina a comandante di stazione; c) conflitto di interessi. 2. La permanenza nei servizi e' incompatibile per conflitto di interessi, quando l'appartenente al Corpo forestale provinciale esercita un mandato politico quale sindaco o assessore comunale oppure esercita la funzione quale presidente di una comunita' comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o azienda sanitaria locale, se il rispettivo comune si trova nell'ambito della propria circoscrizione di vigilanza degli ispettorati forestali, delle stazioni forestali, delle stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano e dei posti di custodia ittico-venatoria, 3. Si puo' provvedere al trasferimento d'ufficio in caso di: a) mobilita' verticale; b) mobilita' orizzontale; c) difficolta' insuperabili nei rapporti interpersonali. 4. La disciplina di missione vigente per il trasferimento d'ufficio si applica solo nei casi elencati al comma 1, lettera a), e al comma 3, lettera c). 5. Per esigenze di servizio urgenti o temporanee si puo' provvedere al trasferimento d'ufficio a tempo determinato fino ad un anno, se cio' non comporta maggiori spese per il dipendente.