Art. 2. Definizione 1. Le attivita' artigiane che possono essere svolte anche al di fuori dei locali produttivi sono attivita' produttive artigianali a basso impatto ambientale, la cui esecuzione non causa rumori, esalazioni di odore o altre molestie e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attivita' artigiane sono elencate nell'allegato A.