Art. 2.
                             Definizione
    1.  Le  attivita' artigiane che possono essere svolte anche al di
fuori  dei  locali produttivi sono attivita' produttive artigianali a
basso  impatto  ambientale,  la  cui  esecuzione  non  causa  rumori,
esalazioni  di odore o altre molestie e non provoca alcun pericolo di
incendio  o  di  esplosione.  Tali  attivita' artigiane sono elencate
nell'allegato A.