Art. 5.
                              Verifiche
    1. Per poter verificare se un'attivita' artigiana avente un campo
di  lavoro, cognizioni e tecniche professionali simili a quelli delle
attivita'  elencate negli allegati A e B puo' venire esercitata anche
al  di  fuori degli abituali locali produttivi, oppure puo' stabilire
la  propria  sede  legale  anche  in appartamenti, uffici e locali di
negozio,  il  comune  competente  puo'  richiedere  alla ripartizione
provinciale   artigianato  un  parere  vincolante,  che  deve  essere
rilasciato entro trenta giorni.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 29 marzo 2001

                             DURNWALDER

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 27 aprile 2001 Registro n. 1,
foglio n. 9