Art. 5. Verifiche 1. Per poter verificare se un'attivita' artigiana avente un campo di lavoro, cognizioni e tecniche professionali simili a quelli delle attivita' elencate negli allegati A e B puo' venire esercitata anche al di fuori degli abituali locali produttivi, oppure puo' stabilire la propria sede legale anche in appartamenti, uffici e locali di negozio, il comune competente puo' richiedere alla ripartizione provinciale artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro trenta giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 29 marzo 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001 Registro n. 1, foglio n. 9