Art. 2. Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell'Art. 1 e' autorizzata la spesa, per l'anno 2002, di 51.645,00 euro. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di pari importo, dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 3.6.5.1.2.97.9156 "Proposta di legge regionale a favore del servizio cani guida dei Lions") per 51.645,00 euro nel 2002. 3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'Art. 1 si provvedera', a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con le leggi di bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'Art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) e successive modifiche ed integrazioni. 4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, sono apportate le seguenti variazioni: alla funzione obiettivo 3.6.5. "Ridefinizione del sistema delle cure continuative a sostegno delle situazioni di fragilita'" la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'UPB 3.6.5.1.2.97 "Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili" e' incrementata di 51.645,00 euro; alla funzione obiettivo 5.0.4. "Fondi" la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 3.6.5.1.2.97.9156 "Proposta di legge regionale a favore del servizio cani guida dei Lions") e' ridotta di 51.645,00 euro. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 10 giugno 2002 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/518 del 4 giugno 2002).