Art. 2.
                          Norma finanziaria
    1.  Alle  spese  di  cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c)
della  legge regionale n. 16/1996, come sostituito dall'art. 1, comma
1,  lettera b)  della  presente  legge,  si  provvede  con  le  somme
stanziate   all'UPB   5.0.2.0.2.186   "Consulenze"   dello  stato  di
previsione  delle  spese  del  bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 e successivi.
    2. Alle altre spese previste dalla presente legge si provvede con
le  somme stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane" dello stato
di  previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 e successivi.