Art. 10. Competenze dei comuni 1. Spettano ai comuni le competenze di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997. 2. I comuni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, promuovono iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili. A tal fine i comuni individuano le modalita' per incentivare la cooperazione dei cittadini ai fini della corretta gestione dei rifiuti, promuovendo anche l'attivita' informativo-educativa per il conseguimento degli obiettivi del piano regionale. 3. Per la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni provvedono in particolare a: a) favorire l'introduzione di sistemi cauzionali, diretti ad incrementare la restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di uso domestico usati ai fornitori; b) introdurre meccanismi di incentivazione, ivi compresa la compensazione economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono tenuti a corrispondere, commisurati alla collaborazione degli stessi nella raccolta differenziata e nel separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme di conferimento; c) introdurre meccanismi di incentivazione in favore degli uffici privati che conferiscono al pubblico servizio di raccolta o alle stazioni ecologiche la carta da destinare al riciclaggio mediante rigenerazione.