Art. 10.
                        Competenze dei comuni
    1.  Spettano  ai  comuni  le  competenze  di  cui all'art. 21 del
decreto legislativo n. 22/1997.
    2.  I  comuni,  nell'ambito  delle  competenze di cui al comma 1,
promuovono  iniziative  di  educazione  ambientale  tra  le  quali in
particolare   quelle   finalizzate  alla  corretta  attuazione  della
raccolta   differenziata,   alla   limitazione   dell'impiego   degli
imballaggi,  e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili.
A  tal  fine  i  comuni  individuano  le modalita' per incentivare la
cooperazione  dei  cittadini  ai  fini  della  corretta  gestione dei
rifiuti,  promuovendo  anche l'attivita' informativo-educativa per il
conseguimento degli obiettivi del piano regionale.
    3.  Per  la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni
provvedono in particolare a:
      a) favorire  l'introduzione  di  sistemi cauzionali, diretti ad
incrementare  la restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di
uso domestico usati ai fornitori;
      b) introdurre  meccanismi  di  incentivazione,  ivi compresa la
compensazione  economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono
tenuti  a corrispondere, commisurati alla collaborazione degli stessi
nella  raccolta  differenziata  e  nel  separato  conferimento  delle
diverse  frazioni  alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme
di conferimento;
      c) introdurre  meccanismi  di  incentivazione  in  favore degli
uffici  privati  che  conferiscono al pubblico servizio di raccolta o
alle  stazioni  ecologiche  la  carta  da  destinare  al  riciclaggio
mediante rigenerazione.