Art. 12.
                         Competenze dell'ATO
    1.  All'ATO  compete  assicurare la gestione unitaria dei rifiuti
urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione
degli  indirizzi  e prescrizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e
nel  rispetto di quanto disposto' dal piano regionale di cui all'art.
2.
    2.  All'ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo
per  la  gestione  dei  rifiuti  e  per  la relativa verifica nonche'
definire  gli obiettivi ed assicurare l'organizzazione della raccolta
differenziata.
    3.  L'ATO,  al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani
ovvero  per  esigenze  tecniche,  puo'  disporre  che la gestione dei
rifiuti,   anche  in  relazione  a  fasi  del  ciclo  integrato,  sia
effettuata  in  ambiti  territoriali  di minore estensione ricompresi
nell'ATO,  purche'  sia  superata  ogni  frammentazione antieconomica
della gestione stessa.
    4. All'ATO compete l'adozione di decisioni vincolanti per tutti i
comuni  dell'ATO  intese  ad  assicurare l'omogeneita' dei servizi di
gestione  dei  rifiuti,  dei  costi  degli stessi e delle conseguenti
tariffe,  sulla  base  delle  indicazioni,  dei  criteri ed indirizzi
stabiliti   dalla   giunta   regionale   al  fine  di  assicurare  la
sostenibilita'  ambientale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicita'
del sistema regionale di gestione dei rifiuti.
    5.  All'ATO  compete  l'elaborazione,  con  la partecipazione del
comitato  consultivo  degli  utenti,  della  "Carta  dei servizi" dei
rifiuti  solidi  urbani,  nella  quale sono specificati gli standards
qualitativi dei servizi, i diritti e i doveri del cittadino utente.
    6.  Gli  ATO definiscono con proprio atto le forme e le modalita'
di costituzione del comitato consultivo di cui al comma precedente.