Art. 12. Competenze dell'ATO 1. All'ATO compete assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi e prescrizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e nel rispetto di quanto disposto' dal piano regionale di cui all'art. 2. 2. All'ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti e per la relativa verifica nonche' definire gli obiettivi ed assicurare l'organizzazione della raccolta differenziata. 3. L'ATO, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ovvero per esigenze tecniche, puo' disporre che la gestione dei rifiuti, anche in relazione a fasi del ciclo integrato, sia effettuata in ambiti territoriali di minore estensione ricompresi nell'ATO, purche' sia superata ogni frammentazione antieconomica della gestione stessa. 4. All'ATO compete l'adozione di decisioni vincolanti per tutti i comuni dell'ATO intese ad assicurare l'omogeneita' dei servizi di gestione dei rifiuti, dei costi degli stessi e delle conseguenti tariffe, sulla base delle indicazioni, dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla giunta regionale al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' del sistema regionale di gestione dei rifiuti. 5. All'ATO compete l'elaborazione, con la partecipazione del comitato consultivo degli utenti, della "Carta dei servizi" dei rifiuti solidi urbani, nella quale sono specificati gli standards qualitativi dei servizi, i diritti e i doveri del cittadino utente. 6. Gli ATO definiscono con proprio atto le forme e le modalita' di costituzione del comitato consultivo di cui al comma precedente.