Art. 13.
                        Accordi di programma
    1.  Lo  smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, nonche' di
quelli speciali assimilati o assimilabili agli urbani, provenienti da
altre  regioni  e'  subordinato ad accordi di programma regionali, ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997.