Art. 14. Conferenza dei sindaci 1. In ciascuno degli ATO e' costituita la conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni che ne fanno parte. 2. La conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni dell'ATO o dagli assessori da loro delegati. Il suo funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento approvato dalla conferenza entro due mesi dall'insediamento. 3. La conferenza dei sindaci assume le decisioni di competenza dell'ATO. 4. La conferenza dei sindaci elegge, nel suo seno, il presidente. 5. Per la carica di presidente e per la partecipazione alla conferenza non sono corrisposte indennita' o gettoni di presenza. 6. L'ATO non ha personalita' giuridica, opera sulla base della convenzione di cui al comma 4 dell'art. 11. Il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della conferenza e' assicurato ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.