Art. 14.
                       Conferenza dei sindaci
    1. In ciascuno degli ATO e' costituita la conferenza dei sindaci,
organo di rappresentanza dei comuni che ne fanno parte.
    2.  La  conferenza  dei  sindaci  composta dai sindaci dei comuni
dell'ATO  o dagli assessori da loro delegati. Il suo funzionamento e'
disciplinato da apposito regolamento approvato dalla conferenza entro
due mesi dall'insediamento.
    3.  La  conferenza  dei sindaci assume le decisioni di competenza
dell'ATO.
    4. La conferenza dei sindaci elegge, nel suo seno, il presidente.
    5.  Per  la  carica  di  presidente  e per la partecipazione alla
conferenza non sono corrisposte indennita' o gettoni di presenza.
    6.  L'ATO  non  ha personalita' giuridica, opera sulla base della
convenzione  di  cui  al  comma 4 dell'art. 11. Il supporto tecnico e
amministrativo per il funzionamento della conferenza e' assicurato ai
sensi  del  comma  4  dell'art.  30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.