Art. 15. Raccolta differenziata 1. La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati e' la raccolta differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari. 2. I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere conseguiti in ogni singolo ATO; nonche' in ciascuno dei comuni che ne fanno parte. 3. Qualora non vengano raggiunti i livelli di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' corrisposto in misura pari a tre volte l'ammontare fissato dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali stabilite nel piano regionale.