Art. 15.
                       Raccolta differenziata
    1.  La  metodologia  preferenziale  per il recupero delle singole
frazioni  merceologiche  contenute nei rifiuti urbani e assimilati e'
la  raccolta  differenziata,  da  attivarsi  privilegiando  le  forme
domiciliari.
    2.  I  livelli  di  raccolta  differenziata  indicati  dal  piano
regionale  debbono  essere conseguiti in ogni singolo ATO; nonche' in
ciascuno dei comuni che ne fanno parte.
    3.   Qualora   non   vengano  raggiunti  i  livelli  di  raccolta
differenziata  di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito
in  discarica  dei  rifiuti, di cui all'art. 3 commi da 24 a 40 della
legge  28 dicembre  1995, n. 549, e' corrisposto in misura pari a tre
volte   l'ammontare   fissato   dall'art.  6  della  legge  regionale
21 ottobre 1997, n. 30, per i quantitativi mancanti al raggiungimento
delle percentuali stabilite nel piano regionale.