Art. 16. I m b a l l a g g i 1. I rifiuti urbani costituiti da imballaggi sono conferiti al servizio pubblico, previa raccolta differenziata, ai fini del recupero tecnologico e del riciclaggio. Nell'ATO e' assicurata la gestione integrata dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti urbani e assimilabili. 2. La Regione promuove la stipula di accordi di programma quadro con il consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati a fissare le modalita' per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi. 3. In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma precedente, sono stipulate "convenzioni operative" con i produttori e gli utilizzatori e per essi con i consorzi che li rappresentano, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni relative al rimborso ai titolari del servizio pubblico degli oneri sostenuti per la raccolta, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggi, come stabilito dagli articoli 38, comma 9, lettere b) e d), e 41, comma 2, lettere h), del decreto legislativo n. 22/1997.