Art. 16.
                         I m b a l l a g g i
    1.  I  rifiuti  urbani costituiti da imballaggi sono conferiti al
servizio   pubblico,  previa  raccolta  differenziata,  ai  fini  del
recupero  tecnologico  e  del  riciclaggio. Nell'ATO e' assicurata la
gestione  integrata  dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti urbani e
assimilabili.
    2.  La Regione promuove la stipula di accordi di programma quadro
con  il consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati a fissare
le  modalita'  per  il  recupero  e  il  riciclaggio  dei  rifiuti di
imballaggi.
    3.  In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma
precedente, sono stipulate "convenzioni operative" con i produttori e
gli  utilizzatori  e  per  essi  con i consorzi che li rappresentano,
finalizzate  a dare attuazione alle disposizioni relative al rimborso
ai  titolari  del  servizio  pubblico  degli  oneri  sostenuti per la
raccolta,  l'avvio  al  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti di
imballaggi,  come  stabilito dagli articoli 38, comma 9, lettere b) e
d), e 41, comma 2, lettere h), del decreto legislativo n. 22/1997.