Art. 19.
                     Norme finali e transitorie
    1.  All'art.  2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n.
21,  prima  delle parole "Le amministrazioni pubbliche" sono inserite
le  seguenti  parole  "Le  province, i comuni e le comunita' montane,
nonche'".
    2. In sede di prima applicazione della presente legge:
      a) la  conferenza  dei  sindaci di cui all'art. 14 e' convocata
dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro trenta
giorni  dalla  stipula della convenzione. Qualora questi non provveda
interviene  in via sostitutiva l'amministrazione provinciale ai sensi
dell'art.  11,  commi  6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede
all'elezione del presidente;
      b) il  consiglio  regionale procede all'approvazione a stralcio
del  piano  di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). I piani di cui alle
lett.  b)  e  c)  dello  stesso comma sono approvati entro i sei mesi
successivi;
      c) la  disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 si applica a
partire  dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno
2003;
      d) le  province  provvedono  alla individuazione delle aree non
idonee  alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di
recupero  dei  rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
      e) sugli  schemi di piani in cui si articola il piano regionale
la  concertazione  istituzionale  di  cui  all'art.  6,  lett.  a) si
considera  assolta  con l'acquisizione del parere del consiglio delle
autonomie locali di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
    3.   Le   procedure  semplificate  per  le  quali,  anteriormente
all'entrata  in  vigore della presente legge, sia stata presentata la
comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del decreto legislativo
n. 22/1997, di inizio attivita' e le attivita' stesse non siano state
ancora  intraprese,  restano sospese sino all'individuazione da parte
delle  province  delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di
cui alla lett. d) del comma 2.
    4.  Con apposito atto la giunta regionale, sentita la commissione
consiliare  competente,  predisporra'  entro  tre  mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per
l'autorizzazione   alla   costruzione,  gestione  degli  impianti  di
recupero   e  smaltimento  dei  rifiuti.  Sino  all'emanazione  degli
indirizzi  sopra  citati,  sono  sospese  tutte le nuove richieste di
autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.