Art. 19. Norme finali e transitorie 1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima delle parole "Le amministrazioni pubbliche" sono inserite le seguenti parole "Le province, i comuni e le comunita' montane, nonche'". 2. In sede di prima applicazione della presente legge: a) la conferenza dei sindaci di cui all'art. 14 e' convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva l'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede all'elezione del presidente; b) il consiglio regionale procede all'approvazione a stralcio del piano di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). I piani di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma sono approvati entro i sei mesi successivi; c) la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 si applica a partire dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003; d) le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; e) sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione istituzionale di cui all'art. 6, lett. a) si considera assolta con l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali di cui alla lett. b) dello stesso articolo. 3. Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del decreto legislativo n. 22/1997, di inizio attivita' e le attivita' stesse non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lett. d) del comma 2. 4. Con apposito atto la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisporra' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sino all'emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.