Art. 20. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44; b) il regolamento regionale 24 agosto 1987, n. 45; c) il comma 3, dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27; d) gli articoli 65 e 66 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 31 luglio 2002 LORENZETTI