Art. 20.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogati:
      a) la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44;
      b) il regolamento regionale 24 agosto 1987, n. 45;
      c) il  comma  3,  dell'art.  27  della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27;
      d) gli  articoli 65 e 66 della legge regionale 2 marzo 1999, n.
3.
    La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 31 luglio 2002
                             LORENZETTI